Sì alla riduzione dell’assegno divorzile se sono cambiati gli elementi di fatto precedentemente posti a base dello stesso
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 174/2020, con la quale ha rigettato il ricorso presentato dalla moglie avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che riduceva l’importo dell’assegno divorzile riconosciutole in primo grado, a causa di nuovi elementi di fatto emersi nel corso del giudizio di secondo grado.
La difesa della ricorrente contestava principalmente la decisione dei giudici di secondo grado ritenendo che essi avevano posto a base della decisione circostanze nuove (le patologie del marito, l’elevato costo di vita nella città in cui egli risiede, il versamento diretto al figlio) e non la situazione cristallizzatasi all’esito del giudizio di primo grado.
Per la Cassazione, invece, la Corte territoriale non ha errato nella decisione, in quanto, nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, se intervengono in corso di causa, devono essere esaminati nel corso del giudizio governato dalla regola del rebus sic stantibus.
Per tale motivo, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.