Rifiuto di ritirare il provvedimento in autotutela – impugnabile l’annullamento parziale, adottato nell’esercizio del potere di autotutela
La Cassazione civ. sez. Tributaria con sentenza dell’8 luglio 2015 n. 14243 ha stabilito come l’esercizio del potere di autotutela in materia tributaria esercitato attraverso l’annullamento parziale di un avviso impositivo, non precluda al contribuente, ancorché l’originario provvedimento fosse già definitivo, la possibilità di impugnare, nei termini di legge, il provvedimento emesso in autotutela, privandosi altrimenti il contribuente della possibilità di difesa relativamente a tale atto, ancorché riduttivo della originaria pretesa.
Deve, quindi, essere riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore anche in caso di provvedimenti adottati in autotutela che, con l’esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa Tributaria, essendo legittimato ad invocare una tutela giurisdizionale – ormai, allo stato, esclusiva del giudice tributario – comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (Cass., SS.UU., 27. 3.2007 n. 7388), tutela che altrimenti, non potrebbe mai più invocare in quanto non consegue alcun ulteriore atto impositivo a seguito del provvedimento di autotutela e, pena, quindi, la violazione del diritto di difesa, si deve riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, ove tali provvedimenti siano idonei ad incidere sul rapporto tributario, Pertanto, nonostante l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa Tributaria, quale il provvedimento di autotutela. Le ulteriori questioni rimangono assorbite e potranno essere riproposte, ove ne sussista l’interesse, nel giudizio di rinvio