Niente pensione di reversibilità per l’ex coniuge che ha percepito l’assegno divorzile una tantum

Perde il diritto alla reversibilità l’ex coniuge che abbia ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione, in quanto “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, […] la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”.

È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 22434 dello scorso 24.09.2018.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva negato il diritto della ricorrente di percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge ormai deceduto, non sussistendo più il requisito della titolarità attuale della prestazione; la signora ricorreva così in Cassazione.

La Suprema Corte, ripercorrendo gli orientamenti e i contrasti giurisprudenziali susseguitisi negli anni sull’argomento, ha rigettato il ricorso facendo nuovamente chiarezza sulla natura dei due istituti.

Secondo gli Ermellini, infatti, se lo scopo del Legislatore è quello di sopperire ad una situazione di insufficienza economica derivante dal decesso dell’avente diritto alla pensione, il criterio per riconoscere l’operatività di tale finalità è quello dell’attualità della contribuzione venuta a mancare.

In altre parole, il diritto alla reversibilità viene riconosciuto solo quando il defunto, al momento della morte, stesse partecipando al sostentamento dell’ex coniuge, mentre invece, nel caso giunto alla Corte, non esisteva una situazione di contribuzione economica periodica interrottasi improvvisamente, in quanto il diritto all’assegno era già stato definitivamente soddisfatto in precedenza mediante un versamento una tantum.