Niente assegno di mantenimento all’ex moglie che rifiuta offerte di lavoro senza un valido motivo
La ex moglie che rifiuta immotivatamente delle concrete offerte di lavoro, rischia seriamente di perdere l’assegno di mantenimento, dovendosi valutare la potenziale capacità di guadagno ai fini delle statuizioni relative al mantenimento stesso.
Questo il principio sancito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5817 depositata lo scorso 9 marzo 2018, con la quale ha respinto il ricorso di una donna che, nell’ambito del giudizio di separazione personale dal marito, si era vista negare il mantenimento.
In secondo grado, infatti, la Corte d’Appello aveva rigettato la doglianza della moglie relativa alla revoca dell’assegno, poiché la stessa aveva pacificamente ammesso di aver rifiutato diverse proposte di lavoro, adducendo che tali colloqui non fossero finalizzati ad una reale assunzione. In verità, le deduzioni relative ad una presunta “strumentalità” di dette proposte, erano rimaste prive di un fondamento probatorio. La donna ricorreva dunque in Cassazione.
Tuttavia, anche la Suprema Corte ha ritenuto la domanda manifestamente infondata, e ha infatti rigettato il ricorso.
Nello specifico, richiamando l’articolo 156 del Codice Civile, gli Ermellini hanno precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale…” (cit. Cass. Ord. n. 5817/2018).
Pertanto, risulta corretta, nonché conforme all’insegnamento della Corte, la decisione dei Giudici di merito, che hanno escluso il mantenimento del coniuge che, pur essendo abile al lavoro – e dunque capace di procurarsi un reddito adeguato – abbia rifiutato immotivatamente le offerte di impiego pervenute.