Misure contro le occupazioni arbitrarie di immobili
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 è stato pubblicato, insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, il testo del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Si tratta di un pacchetto di misure il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie al fine di garantire la sicurezza nei centri cittadini, con particolare attenzione al coordinamento delle forze e alla programmazione di interventi integrati.
Tra le principali novità introdotte dal decreto legge troviamo le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.
In particolare, il Decreto Legge del 20.02.2017, n.14, convertito con legge n. 48/2017, prevede che il Prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria relativi occupazioni arbitrarie di immobili, ha il compito di impartire, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
Quanto alle modalità con cui dovranno essere eseguiti gli interventi di sgombero, il decreto precisa che la Forza pubblica dovrà essere impiegata secondo determinati criteri di priorità che dovranno tenere conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
L’eventuale annullamento – in sede di giurisdizione amministrativa – del provvedimento emanato dal Prefetto potrà dar luogo, salvi i casi di dolo e colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
Preme rilevare che il Sindaco, in caso di occupazioni abusive di immobili, in presenza di persone minorenni o bisognose di aiuto, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie, potrà consentire il rilascio della residenza e l’allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonia fissa), nonché la partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.