Legittimo l’addebito della separazione al coniuge che cerca on line possibili incontri extra-coniugali

Il comportamento del coniuge che cerca relazioni extraconiugali tramite internet (quindi social network, siti di incontri, etc.), integra una violazione dell’obbligo di fedeltà e, pertanto, quando tale condotta costituisce la causa della crisi matrimoniale, può giustificare l’addebito della separazione.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9384 depositata il 16 aprile 2018; in secondo grado, la Corte d’Appello, nell’ambito di una separazione giudiziale, aveva respinto la domanda di addebito a carico della moglie e, di contro, aveva stabilito per il marito – dedito alla ricerca di incontri on line – l’obbligo di corrispondere a lei un mantenimento mensile. Il marito ricorreva dunque per la cassazione di detta sentenza.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva commesso un errore nell’escludere la pronuncia di addebito contro la moglie, rilevando come quest’ultima avesse abbandonato il tetto coniugale senza alcun preavviso, e sostenendo come tale scelta fosse la causa principale della rottura tra i due, minimizzando, così, la propria condotta.

La Suprema Corte ha invece sottolineato come i Giudici di merito avessero giustamente ravvisato, nell’abitudine dell’uomo, una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 c.c., ritenendo tale circostanza obiettivamente idonea a compromettere la fiducia tra coniugi e a causare l’insorgere della crisi coniugale all’origine della separazione; ebbene, su tale statuizione – non impugnata dal ricorrente – si era formato un giudicato interno.

Secondo gli Ermellini, la scelta della donna risultava giustificata e non censurabile e non poteva rappresentare la causa della crisi matrimoniale, crisi che, invece, era da imputarsi totalmente al marito e alla sua propensione al “tradimento” virtuale.

La pronuncia conferma, quindi, quell’orientamento della Corte che mira a considerare la violazione del dovere di fedeltà in modo più ampio rispetto al passato, comprendendo anche comportamenti che, pur non sostanziandosi in un vero e proprio adulterio, ledono comunque la dignità e l’onore del coniuge.