La cartella esattoriale notificata solo ad alcuni debitori impedisce che vi sia decadenza per l‘amministrazione dal diritto dell’accertamento nei confronti di tutti gli altri.
Corte di cassazione, ordinanza n. 2545 dell’01/02/2018
Il caso: la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello proposto avverso la sentenza n. 7679/6/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal coobligato d’imposta contro una cartella di pagamento per tributi quali IRAP, IRES e IVA.
Invero, quest’ultima, riteneva che il ricorso fosse fondato nel merito relativamente all’eccezione di decadenza D.P.R. 602 del 1973, ribadendo l’orientamento già precedentemente formulato nell’ordinanza n. 13248 del 25/05/2017, ovvero che la disciplina prevista dal codice civile circa la solidarietà tra i coobligati risultava essere applicabile anche alla solidarietà tra debitori d’imposta.
In particolare, la Corte conferma, nella sua ordinanza, che se risulta rispettato il termine decadenziale nei confronti dell’obbligato principale è irrilevante l’avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata dal coobligato d’imposta successivamente al termine decadenziale.
Così si esprime “Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni coobligati spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’amministrazione del diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito” – Ordinanza n. 13248 del 25/07/2017
In conclusione la Corte sostiene che, pur essendoci altra giurisprudenza della stessa Corte in materia civile che ha affermato diversamente “In tema di solidarietà tra coobligati l’art. 1310 c.c. comma 1 dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza” (si vedano le sentenze n. 16945/2008 del 20/06/2008 e n. 8288 del 19/06/2000) , bisogna “tener conto della diversità e della specialità della disciplina tributaria, in particolare procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da sue proprie norme, quali appunto quella che risulta applicabile nel caso di specie (D.P.R. 602/1973 art. 25 comma 1), secondo l’interpretazione che sopra si è profilata, ovvero quella analoga in materia sanzionatoria di cui al D. Lgs. 472/1997 art. 20 comma 2”, pertanto, la notifica della cartella esattoriale solo ad alcuni coobligati blocca la decadenza per tutti.