Illegittima la multa se il verbale viene notificato all’automobilista dopo 90 giorni dall’infrazione

L’articolo 201 del Codice della Strada prevede che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (in quanto rilevata tramite un controllo postumo, attraverso la lettura dei dati forniti da dispositivi elettronici), il verbale, contenente gli estremi dettagliati della violazione stessa, debba essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Tuttavia spesso accade che, uniformandosi ad un vecchio orientamento, l’organo preposto al controllo faccia decorrere questo termine non dalla data effettiva dell’infrazione, bensì dal giorno dell’accertamento – ossia dal momento in cui vengono estrapolate le foto dall’apparecchiatura e redatto il rapporto di infrazione – che spesso viene effettuato dopo diverse settimane; in questo modo, il verbale di contestazione della violazione viene notificato ben oltre tre mesi dopo la presunta infrazione e le tempistiche si allungano inesorabilmente.

Ebbene, con una interessante sentenza del 9 aprile scorso, il Giudice di Pace di Alessandria ha fornito chiarimenti sul punto, confermando un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Invero, anche in quel caso la Polizia stradale aveva emesso un verbale di contestazione per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, inviando la notifica dopo 90 giorni dall’infrazione.

Il Giudice ha però ritenuto la multa illegittima e ha ribadito il principio già affermato sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla recente Cassazione (cfr. ord. n. 7066/2018) ed anche dal Ministero dell’Interno, secondo il quale, ai sensi dell’art. 201, il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, non decorre dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia Municipale, bensì dal giorno della commessa infrazione (ossia dal fatto storico), a nulla rilevando quando gli agenti abbiano materialmente appreso la violazione; questo perché il dato normativo dev’essere letto nella sua concezione più favorevole al cittadino, ossia al presunto “reo”.