Licenziamento: il giustificato motivo ricorre anche in caso di riassetto organizzativo

I giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 14871 emessa il 15 giugno 2017, riportandosi a precedente giurisprudenza di legittimità, hanno dichiarato che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali relative all’organizzazione imprenditoriale, senza che con ciò venga meno l’effettività di tale soppressione.

Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi (così pure Cass. civ. n. 21282/2006; Cass. civ., n. 13021/2001; Cass. civ. n. 8135/2000; Cass. civ. n. 11241/1993).

Inoltre si evidenzia che al giudice non è attribuito il potere di sindacare circa la congruità ed opportunità della scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato (espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.), sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.