Rinuncia alla domanda di concordato e istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero
Tribunale di Milano sez. II del 22.03.2017 n. 217
“Deve ritenersi ammissibile (valida ed efficace) l’istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero anche in presenza di una rinuncia alla domanda di concordato, purché tale istanza sia formulata nell’ambito di un (sub)procedimento ai sensi degli artt. 162 o 173 legge fall. che sia stato aperto prima del deposito della rinuncia stessa”.
I subprocedimenti ex art. 162 e 173 L. Fall. non evidenziano alcuna incompatibilità con il meccanismo di attivazione del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 7 l. fall.
Invero la segnalazione del Tribunale di Milano appare pienamente riconducibile a tale previsione, sottolineando come non sia condivisibile l’orientamento secondo il quale la rinuncia al concordato operata dalla parte, comporterebbe la consumazione del potere del pubblico ministero di chiedere il fallimento dell’impresa.