La condanna della P.A. al rilascio del permesso di costruire
TAR Toscana sez. III Sentenza n. 392 del 14 marzo 2017
La controversia sottoposta all’attenzione del Giudice Amministrativo ha ad oggetto l’annullamento di un provvedimento emesso dal dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Pietrasanta, con il quale veniva negato il rilascio del permesso di costruire ai signori G.G. e F.U. avente ad oggetto un intervento di “sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, cambio di destinazione e incremento del S.U.N. e di ogni atto del procedimento presupposto connesso o conseguente lesivo degli interessi dei ricorrenti”. Conseguentemente si richiedeva di condannare il Comune, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rilasciare entro congruo termine il permesso di costruire.
In dettaglio, i Sig.ri G. G. e F. U., proprietari di un terreno ove erano ubicati tre manufatti (due autorimesse e un vano doccia) chiedevano al Comune di P. il rilascio di un permesso di costruire diretto a consentire un intervento di “sostituzione edilizia” avente ad oggetto la demolizione dei tre manufatti accessori, con ricostruzione delle relative volumetrie e il mutamento di destinazione d’uso dei medesimi in unità abitative (residenziali).
All’istanza così pervenuta il Comune di P. opponeva un diniego, ritenendo
- La normativa vigente non prevede la possibilità di effettuare demolizioni e ricostruzione di manufatti pertinenziali con contestuale mutamento di destinazione in unità abitativa,
- che i manufatti non avessero i requisiti idonei a qualificarli come edifici “autonomi” ai fini del riutilizzo delle relative volumetrie.
Avverso tale diniego i Sig.ri G.G. e F. U. proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Toscana, territorialmente competente, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego ed esperendo congiuntamente l’azione di condanna al rilascio del provvedimento desiderato ex artt. 30, comma 1,–34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio adito rilevava:
- la piena conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento proposto, essendo questo specificamente contemplato nell’invocata Legge Regionale Toscana (art. 78, comma 1, lett. h)) e nelle Norme Tecniche di Attuazione (art. 22-ter). Ritenendo che “la sostituzione edilizia si differenzia dalla nuova edificazione per il fatto che l’intervento viene ad incidere su un manufatto preesistente sostituendolo con uno radicalmente diverso anche per sagoma e volumetria e dalla ristrutturazione urbanistica perché non presuppone una trasformazione a spettro ampio che comporti la modifica del disegno del lotto o la realizzazione di opere di urbanizzazione”
Sicché la domanda posta dai ricorrenti investiva un progetto ben diverso da quello che il Comune aveva inteso prefigurare in termini di “nuova edificazione” e “ristrutturazione urbanistica”, dai quali si discosta, sia perché l’intervento viene ad incidere su un manufatto preesistente, sostituendolo con altro radicalmente diverso, sia perché non comporta una trasformazione ad ampio spettro del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, non necessitando nuove opere di urbanizzazione.
- Per ciò che concerne il secondo motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire –ovvero l’impossibilità di ascrivere ai manufatti i requisiti di “autonomia” – il Giudice a quo ha ritenuto, anche in questo caso, di dover dissentire dalle argomentazioni addotte dal Comune. Così argomentando “ né il collegio può in alcun modo convenire sul fatto che i tre manufatti accessori in questione non abbiano i requisiti per essere considerati autonomi edifici, posto che da in lato ciò che nella specie rileva è solo se le predette costruzioni costituiscono columi edilizi, e dall’altro la nozione di edificio comprende ogni manufatto dotato di autonomia morfologica e funzionale (che non costituisce, dunque, parte integrante e indistinguibile di un’unità più ampia), ancorché destinato al servizio di un altro quale pertinenza”.
Ed ancora, avendo riguardo alla richiesta di condanna al rilascio del provvedimento, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., il Collegio ha ritenuto di dover accogliere la pretesa dedotta dai ricorrenti, atteso che l’ammissibilità dell’azione de qua presuppone la presenza di un’attività vincolata della P.A. (art. 31, comma 3, c.p.a.), quale il rilascio di un permesso di costruire, subordinato soltanto dell’accertamento di puntuali presupposti di fatto, non residuando alcuna forma di apprezzamento discrezionale.
Giova ricordare come la sentenza in esame, inoltre, approfondisce un ulteriore profilo di grande rilevanza processuale sul quale vi è incertezza, a causa della scarsità delle pronunce giurisprudenziali e dell’evoluzione dottrinale.
Il punto controverso è dato dall’accertare se l’azione di adempimento comporti, o meno, un ampliamento della causa petendi e del thema decidendum, tale da consentire al ricorrente di dedurre in giudizio “non solo i motivi afferenti i vizi del provvedimento impugnato ma anche la sussistenza di tutto quei presupposti di fatto sulla scorta dei quali l’adozione del provvedimento richiesto appare doverosa”.
A tale quesito il T.A.R. Toscana ha fornito una risposta positiva, aderendo ad un’interpretazione delle dinamiche processuali per la quale tale estensione s’impone a tutte le circostanze di fatto su cui si fonda la pretesa fatta valere in giudizio, con contestuale ampliamento degli oneri di allegazione e prova a carico del ricorrente.
Nel caso di specie il T.A.R. Toscana ha ritenuto che i ricorrenti avevano puntualmente esaurito tale onere probatorio, allegando e dimostrando “come l’intervento progettato fosse compatibile con le prescrizioni di zona dello strumento urbanistico nel Comune di Pietrasanta che ammettono gli inteventi di sostituzione edilizia con incremento di SUN fino al 40%”.
In virtù dei menzionati motivi il T.A.R. Toscana, ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del provvedimento di diniego, nonché la condanna del Comune soccombente al rilascio del provvedimento illegittimamente denegato.