Debiti del condominio, quando il creditore può rifarsi sui condomini
I singoli condomini non sono esenti dal pagamento di un debito in caso di condominio moroso. Una sentenza della Cassazione regola i pignoramenti del creditore.
Come agire qualora il condominio in cui si vive, in qualità di proprietario, risulti moroso nei confronti di un fornitore? Questi potrebbe rivolgersi a un giudice e, qualora costui si esprimesse in suo favore, potrebbe tentare di pignorare il conto corrente del condominio stesso. Se questo però risultasse vacante o non bastevole, la disputa legale coinvolgerebbe anche i proprietari dei singoli appartamenti o una parte di questi.
Una sentenza della Cassazione ha provveduto a far chiarezza in merito a possibili debiti di un condominio e al ruolo dei singoli condomini. In caso di insolvenze il creditore può decidere di agire come preferisce, con la Cassazione che non pone alcun limite in termini di priorità del pignoramento. Non è dunque detto che il tentativo di recupero credito avvenga dapprima attraverso il conto corrente del condominio.
Potrebbero dunque essere direttamente i condomini a dover rispondere del debito, con i propri patrimoni personali. Per recuperare il 100% sarà dunque consentito intraprendere svariati pignoramenti, il che potrebbe coinvolgere tutti i proprietari o una parte di questi.
Il creditore avrà però modo di rivolgersi ai condomini soltanto nella misura dei rispettivi millesimi di proprietà. Per un condominio di 100 millesimi, per esempio, si dovranno pagare soltanto 100 euro per un debito equivalente a mille.
Avviata un’azione contro i condomini, sarà obbligatorio procedere inizialmente al pignoramento nei confronti dei morosi, ovvero coloro che non hanno provveduto al pagamento dei millesimi in relazione alla singola fattura in questione. Sarà l’amministratore a dover fornire i nomi degli utenti manchevoli. Non dovrà inoltre essere avviato alcun procedimento legale autonomo. Al creditore basterà infatti valersi del decreto ingiuntivo notificato in precedenza al condominio.
Qualora al singolo proprietario venisse chiesta una cifra superiore alla propria quota millesimale, questi dovrà proporre un’opposizione all’esecuzione.