Dubbi sulla flat tax? Facciamo un po’ di chiarezza

La legge 145/2018 prevede:

  • Regime forfettario al 15% per ricavi inferiori a 65.000 € (commi 9 e seguenti);
  • Imposta sostitutiva anche detta “Flat Tax” del 20% per ricavi da 65.000 € a 100.000 € (commi 17 e seguenti).

Qui si approfondirà l’imposta sostitutiva (quindi per chi ha ricavi da 65.000 € a 100.000 €) con semplici domande e risposte.

A quanto ammonta?

Al 20% dei ricavi.

Da quando?

Dal 1° gennaio 2020 (quindi non si potrà utilizzare la flat tax nel 2019).

A chi si applicherà?

Alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 €.

Quale fatturato si considera?

Quello dell’anno d’imposta precedente.

Se faccio più lavori che hanno diversi codici Ateco?

I redditi si sommano.

Nel 2020 quindi potrò avere la tassazione al 20% se nel 2019 i miei redditi sono stati tra 65.000 € e 100.000 €. Ma se nel 2020 avrò redditi superiori a 100.000 € cosa succede? Perdo la flat tax al 20%?

No, comunque nel 2020 la tassazione sarà del 20% ma nel 2021 non ci saranno più le condizioni per continuare ad avere la tassazione al 20% e quindi ci sarà la tassazione ordinaria.

Se nel 2021 – anno in cui ho perso la flat tax (per avere realizzato ricavi superiori a 100.000 nel 2020) – invece i miei redditi crollassero a 60.000 € cosa succederebbe alla tassazione del 2022?

Che sarebbe possibile rientrare nella tassazione forfettaria al 15% per redditi inferiori a 65.000 €.

Se oltre alla mia attività professionale o di artigiano fossi anche socio di una S.r.l.?

Si perde il diritto della flat tax a prescindere dai ricavi.

Come si aderisce alla flat tax?

Coloro che iniziano l’attività dovranno indicare la scelta nella dichiarazione di inizio attività; tutti i soggetti già in attività nella dichiarazione IVA.

Ci sono altri benefici per chi aderisce alla flat tax?

Sì, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte degli eventuali sostituti d’imposta e non sono tenuti a operare ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti.

Sulle fatture emesse nei confronti di soggetti sostituto d’imposta, inoltre, bisognerà aggiungere: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 20 della Legge numero 145/2018”.

Chi ha la flat tax continua ad avere l’obbligo della fatturazione elettronica?

Sì.

Come si calcola il reddito?

Il reddito viene determinato secondo le regole ordinarie, ovvero come risultato della sottrazione delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività al montante dei compensi percepiti nell’anno. La legge, invece, nulla dice in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali effettivamente versati.

Con la flat tax ci sono ancora le deduzioni e detrazioni?

No. Quindi la convenienza della flat tax tenderà a diminuire al crescere del valore delle deduzioni e delle detrazioni spettanti.