Cassazione: sussiste il reato di cui all’art. 570 bis C.p. se non si versa il mantenimento ai figli naturali
Il delitto previsto dall’art. 570 bis del Codice penale – introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 – è configurabile anche laddove vengano violati i doveri di assistenza, di natura patrimoniale, stabiliti nei confronti dei figli minori nati da genitori non coniugati.
A ribadirlo è la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 8297 del 25 febbraio 2019, con la quale si è pronunciata sul ricorso di un uomo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 3 L. 54/2006, per non aver rispettato gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati nell’ambito di una relazione more uxorio (convivenza).
L’imputato, infatti, da un lato riteneva che l’introduzione del nuovo art. 570 bis C.p. comportasse l’abrogazione delle norme in base alle quali era stato incriminato e, dall’altro, sosteneva che la propria condotta non potesse essere ricompresa sotto il predetto articolo, il quale fa specifico riferimento alla qualità di “coniuge”.
Ebbene, gli Ermellini hanno invece confermato l’orientamento di legittimità secondo cui il reato di cui all’art. 3, L. 54/2006 risulta configurabile anche in caso di mancato versamento dell’assegno disposto dal Giudice in favore della prole nata al di fuori del vincolo matrimoniale.
Invero, anche dopo l’introduzione del nuovo art. 570 bis C.p. l’assetto normativo non risulta sostanzialmente cambiato – semplicemente la tutela penale in caso di violazione, già prevista dalla Legge del 2006, viene “spostata” all’interno del codice penale.
Ciò, soprattutto alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina in tema di unioni civili e responsabilità genitoriale, disciplina che ha visto recentemente una definitiva equiparazione tra figli nati da genitori coniugati e non.
In tale cotesto, quindi, non avrebbe più senso fare distinzioni: gli obblighi dei genitori – che nascono dal rapporto di filiazione – restano fermi e non vengono modificati a seconda che sia intervenuto o meno il matrimonio.