Sussiste il reato di furto anche se il valore dei generi alimentari sottratti al supermercato supera di poco i 30 euro
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione – sezione V Penale – con la sentenza n. 11289/2020, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione della Corte d’Appello di Genova che lo condannava alla pena di mesi due di reclusione e 80 euro di multa, per il reato di furto aggravato.
Nello specifico, l’uomo era stato “sorpreso” a rubare all’interno di un supermercato generi alimentari del valore complessivo di euro 32,77: asportando questi beni dai banchi di vendita, li avrebbe poi occultati sotto la giaccia, senza riuscire, per cause non dipese dalla sua volontà, nel suo intento.
Proponendo ricorso in Cassazione, la difesa dell’imputato faceva riferimento sia allo stato di necessità posto a basa dell’azione, sia alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p., ovverosia la non punibilità particolare tenuità del fatto, sia, infine, alla richiesta della pena detentiva breve prevista dall’art. 53 della L. n. 689/1981.
Per gli Ermellini vanno respinte tutte e tre le richieste: non sussiste lo stato di necessità, in quanto, 32 euro di merce non sono compatibili con la soddisfazione immediata di un bisogno alimentare impellente; non è sindacabile la negazione dell’art. 131 bis c.p. in quanto il ragionamento logico giuridico tenuto dai Giudici di secondo grado è compatibile con le norme di legge; neppure può essere concessa la pena detentiva breve, in quanto, dalle condanne precedenti, emerge una certa dedizione dell’imputato ai reati di furto.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.